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Agevolazioni pagamenti delle fatture di energia e gas

Lo scorso 23 dicembre 2009 tra Provincia di Brescia, Associazione Comuni Bresciani, alcune tra le principali società territoriali erogatrici di energia elettrica e gas e le organizzazioni sindacali territoriali è stato sottoscritto un protocollo d'intesa finalizzato a sostenere con una misura concreta famiglie e lavoratori in difficoltà, in particolare mediante l'introduzione una agevolazione nel pagamento delle fatture di energia elettrica e gas.

Oggetto
L'agevolazione si concretizza, salvo conguaglio a debito o a credito dopo la scadenza dell'accordo, nella distribuzione uniforme nel corso dell'anno 2010 e nel primo trimestre 2011 degli importi dovuti per le forniture di energia e di gas, risultanti dalle fatture relative ai suddetti contratti, garantendo, per l'intero periodo cui afferisce il beneficio, un ammontare periodico costante (mensile o bimestrale a seconda della periodicità delle fatture).

Beneficiari
Alla suddetta agevolazione possono accedere, a richiesta, tra gennaio 2010 e marzo 2011, i lavoratori, titolari del contratto di utenza o soli percettori di reddito nel nucleo familiare di riferimento, che si trovino in una delle seguenti condizioni:
a. cassa integrazione guadagni straordinaria anche in deroga;
b. mobilità;
c. cassa integrazione ordinaria di durata superiore alle quattro settimane;
d. licenziati dopo il 30 settembre 2008.

Società fornitrici interessate
Il fornitore di gas ed energia elettrica deve essere una delle società fornitrici che hanno siglato l'accordo e, precisamente:
ASMEA S.r.l.
Linea più
Lumenergia
Vallecamonica Servizi
S.I.M.E.

Modalità operative per ottenere il beneficio
Le richieste devono essere presentate presso il proprio Comune di residenza ed è possibile farlo, nell'ambito di vigenza dell'accordo stesso, entro il 15 di ciascun mese.
Ai Comuni spetta, poi, il compito di trasmettere (anche per il tramite dell'Associazione Comuni Bresciani), alle società di riferimento, entro i 15 giorni di calendario immediatamente successivi, i dati identificativi degli utenti richiedenti l'agevolazione.
Le società, da parte loro, applicheranno l'agevolazione a partire dalla prima fattura utile successiva alla ricezione della comunicazione dei Comuni.
Per facilitare formulazione e presentazione della richiesta è stata predisposta apposita modulistica scaricabile da questa pagina:
Protocollo d'Intesa
Fac-simile di domanda
Fac-simile di dichiarazione sostitutiva TITOLARI del contratto di fornitura
Fac-simile di dichiarazione sostitutiva NON TITOLARI del contratto di fornitura, ma unici percettori di reddito nel nucleo familiare
Fac-simile modulo per la comunicazione dei dati identificativi dell'utente da compilare a cura dei Comuni o dell'Associazione Comuni Bresciani

Referenti
Per informazioni sul protocollo è possibile rivolgersi ai seguenti Funzionari della Provincia:
Dott. ssa Patrizia Albertini, tel. 030.37.49.753, e-mail: palbertini@provincia.brescia.it
Dott. ssa Michela Pierani, tel. 030.37.49.714, e-mail: mpierani@provincia.brescia.it
Rintracciabili in orario d'ufficio: lunedì-giovedì h. 9/12 e 14.30/16.30 - venerdì h. 9/12

Per informazioni sui rapporti con i Comuni
Direttore Associazione Comuni Bresciani (in particolare per i rapporti con i Comuni):
Dott. ssa Veronica Zampedrini, tel. 030/22.00.11 interno 1, e-mail: info@acb.bs.it
Rintracciabile: lunedì-venerdì h. 09.00/12.00 e 14.00/17.00

Opportunità di lavoro
Interventi per abbattimento barriere architettoniche

Bollettino Ufficiale serie editoriale ordinaria n. 42 del 19 ottobre 2009: Determinazioni in ordine all'assegnazione di contributi per interventi di eliminazione di barriere architettoniche" negli edifici privati con l’obiettivo di renderli accessibili alle persone diversamente abili (il Bando è a pag. 3163).

 

Rottamazione dei vecchi ciclomotori e motocicli

E' stato pubblicato lunedì 21 settembre, e resterà aperto fino a esaurimento fondi, il bando da 3.230.000 euro di Regione Lombardia che ha lo scopo di incentivare la rottamazione dei vecchi ciclomotori e motocicli e favorire l'acquisto di mezzi nuovi "ecologici" (a benzina o elettrici) con contributi che vanno da 200 a 2.000 euro.
I fondi sono destinati ai cittadini residenti nella zone critiche A1 (quasi tutti i capoluoghi con i comuni limitrofi) e A2 (comuni della fascia mediana della pianura) e alle imprese ed enti con sede nelle stesse aree (500 comuni circa in tutto) per la rottamazione dei vecchi ciclomotori e motocicli Euro 0 e Euro 1 e/o l'acquisto di mezzi nuovi a nullo o basso impatto ambientale (elettrici, ibridi o Euro 3). Un bando simile (riservato però solo alla zona critica A1) era già stato approvato lo scorso anno con uno stanziamento di 3,5 milioni.
Tra le altre misure, un contributo di 80 euro sarà assegnato a chi deciderà di rottamare un ciclomotore o motociclo Euro 0 o Euro 1 anche senza acquistare un mezzo nuovo. Questa iniziativa è svolta in collaborazione con Confindustria Ancma (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori), che riunisce le aziende costruttrici di moto, con Cei-Cives (Comitato Elettrotecnico Italiano - Commissione Italiana Veicoli Elettrici Stradali), associazione che promuove la diffusione dei veicoli elettrici e con Aci Milano, cui bisognerà rivolgersi per ottenere l'incentivo (www.acimi.it).
Grazie all'accordo con le queste associazioni i prezzi dei veicoli nuovi resteranno bloccati fino alla fine dell'anno. Il contributo, cumulabile con altri incentivi, verrà accreditato direttamente sul conto corrente dell'acquirente, il che eviterà percorsi burocratici fastidiosi per i cittadini. Chi acquisterà un mezzo usufruendo degli incentivi dovrà mantenerne il possesso per almeno un anno.
Informazioni sul bando sono disponibili anche sul sito www.ors.regione.lombardia.it

BICI

Grazie ad un provvedimento già approvato nelle sue linee fondamentali a luglio, i cittadini ultrasessantenni a basso reddito residenti a Milano che decideranno di rottamare una vettura Euro 0, Euro 1 diesel o Euro 2 diesel avranno a disposizione un contributo di 3.000 euro (attraverso una "mobility card") da spendere per utilizzare altre forme di mobilità "sostenibile" (trasporto pubblico locale, taxi, car sharing, bike sharing). Il bando, che sarà pubblicato nelle prossime settimane, fisserà il tetto di reddito familiare per poter richiedere la card (ad esempio 20.000 euro per una persona singola).
In più, gli stessi cittadini, attraverso un accordo con le associazioni di categoria, potranno ritirare gratuitamente una bicicletta.

IL BANDO/SCHEDA

Questo il dettaglio dei contributi del bando (dove non indicato il contributo è messo a disposizione al 100% da Regione Lombardia).

Demolizione:
- 80 euro per la demolizione di un ciclomotore o motociclo Euro 0 o Euro 1.

Acquisto di mezzo a benzina:
- 200 euro (100 Regione Lombardia + 100 casa costruttrice o concessionario) per l'acquisto di un motociclo da 51 cc a 200 cc a benzina Euro 3 più 80 euro per eventuale demolizione di un mezzo Euro 0 o Euro 1;
- 400 euro (200 Regione Lombardia + 200 casa costruttrice o concessionario) per l'acquisto di un motociclo da 201 cc a 400 cc a benzina Euro 3 più 80 euro per l'eventuale demolizione di un mezzo Euro 0 o Euro 1;
- 200 euro (100 Regione Lombardia + 100 casa costruttrice o concessionario) per l'acquisto di un triciclo da 51 cc a 200 cc a benzina più 80 euro per eventuale demolizione di un mezzo Euro 0 o Euro 1;
- 400 euro (200 Regione Lombardia + 200 casa costruttrice o concessionario) per l'acquisto di un triciclo da 201 cc a 400 cc a benzina più 80 euro per eventuale demolizione di un mezzo Euro 0 o Euro 1.

Acquisto di mezzo elettrico:
- 400 euro per l'acquisto di un ciclomotore elettrico con velocità fino a 25 km/h più 80 euro per eventuale demolizione di un mezzo Euro 0 o Euro 1;
- 800 euro per l'acquisto di un ciclomotore elettrico con velocità massima tra 26 km/h e 45 km/h più 80 euro per eventuale demolizione di un mezzo Euro 0 o Euro 1;
- 1.000 euro per l'acquisto di un motociclo elettrico o ibrido con velocità massima superiore a 46 km/h più 80 euro per eventuale demolizione di un mezzo Euro 0 o Euro 1
- 1.000 euro per l'acquisto di un triciclo elettrico o ibrido più 80 euro per l'eventuale demolizione di un mezzo Euro 0 o Euro 1
- 2.000 euro per l'acquisto di un quadriciclo leggero o pesante elettrico o ibrido più 80 euro per eventuale demolizione di un mezzo Euro 0 o Euro 1

ALTRI BANDI ATTIVI

Oltre a quello per l'acquisto delle moto "ecologiche" sono attivi altri bandi:
- 25 milioni per la sostituzione delle auto inquinanti con nuove a bassa emissione (contributo di 3.000 euro) e la trasformazione dei vecchi motori con impianti a metano e gpl (contributo di 600 euro). I fondi sono in esaurimento.
- 10 milioni per l'installazione dei filtri antiparticolato sui mezzi commerciali (contributo di 2.000-3.000 euro).
- 3,6 milioni a disposizione di Comuni, Unioni di Comuni, Province, Consorzi, Aziende sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere pubbliche ed Enti parco per l'acquisto o noleggio a lungo termine di veicoli elettrici, ibridi, bi-fuel, metano e gpl, in sostituzione dei mezzi Euro 0, Euro 1 diesel e Euro 2 diesel.

Uffici e Servizi

 

 In questa sezione il cittadino può trovare informazioni sugli uffici ed i servizi del Comune di Pontoglio, indicazioni sugli orari di apertura, indirizzi email e scaricare la modulistica disponibile.

 

PIANO CASA della Regione Lombardia

 LEGGE REGIONALE N. 129

Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione
del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia

Approvata nella seduta del 14 luglio 20091.


Art. 1
(Finalità generali)

La presente legge, anche in attuazione dell’Intesa espressa dalla Conferenza Unificata in data 1° aprile 2009, promuove un’azione straordinaria dei soggetti pubblici e privati per conseguire la massima valorizzazione e utilizzazione del patrimonio edilizio ed urbanistico presente nel territorio lombardo e per rispondere anche ai bisogni abitativi delle persone e delle famiglie, attraverso la tempestiva ed urgente riqualificazione dello stesso, nel rispetto dei suoi caratteri identitari, contestualmente contribuendo al rilancio del comparto economico interessato.

Art. 2
(Utilizzo del patrimonio edilizio esistente)

1. E’ consentito il recupero edilizio e funzionale di edifici o porzioni di edifici ultimati alla data del 31 marzo 2005 e non ubicati in zone destinate dagli strumenti urbanistici vigenti all’agricoltura o ad attività produttive, anche in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi, comportante:

a) la utilizzazione delle volumetrie e delle superfici edilizie per destinazioni residenziali ovvero per altre funzioni ammesse dagli strumenti urbanistici;
b) la utilizzazione delle volumetrie edilizie in seminterrato, per destinazioni accessorie alla residenza, per attività economiche ammesse dagli strumenti urbanistici, nonché per attività professionali.

Per gli edifici con attività economiche in essere al momento dell’entrata in vigore della presente legge, gli interventi edilizi consentiti non possono comportare modificazione della destinazione d’uso.

2. Nelle aree destinate all’agricoltura è consentito il recupero edilizio e funzionale, sino ad un massimo di 600 metri cubi, di edifici assentiti prima del 13 giugno 1980, per destinazioni residenziali a esclusiva utilizzazione da parte del proprietario, del nucleo familiare dell’imprenditore agricolo e dei dipendenti dell’azienda agricola, per destinazioni ricettive non alberghiere e per uffici e attività di servizio compatibili, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi.

3. Gli interventi edilizi consentiti in base al presente articolo non possono comportare la totale demolizione e ricostruzione dell’edificio e devono rispettare i caratteri dell’architettura, del paesaggio e degli insediamenti urbanistici del territorio, nonché i requisiti previsti dai provvedimenti regionali in materia di efficienza energetica in edilizia, di cui agli articoli 9 e 25 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente).

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono realizzati sulla base di denuncia di inizio attività ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), ovvero di permesso di costruire ai sensi dell’articolo 38 della medesima legge regionale, rispettivamente da presentare o richiedere entro diciotto mesi decorrenti dalla data indicata all’articolo 6.

Art. 3
(Facoltà di ampliamento e sostituzione degli edifici esistenti)

1. All’esterno dei centri storici e delle zone individuate dagli strumenti urbanistici vigenti quali nuclei urbani di antica formazione è consentito, anche in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti medesimi, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi, l’ampliamento di edifici in tutto residenziali ultimati alla data del 31 marzo 2005:

a) uni-bifamiliari, in misura non superiore al 20 per cento della volumetria esistente alla medesima data e in ogni caso non superiore a 300 metri cubi per ogni unità immobiliare residenziale preesistente;
b) diversi dai casi di cui alla lettera a) e comunque di volumetria non superiore a 1.200 metri cubi, in misura non superiore al 20 per cento della volumetria esistente alla medesima data.

2. L’ampliamento di cui al comma 1 è consentito qualora vi sia una diminuzione certificata, riferita alla porzione di edificio esistente, superiore al 10 per cento del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale. Tale diminuzione non è richiesta per gli edifici il cui fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale sia inferiore al rispettivo valore limite previsto, per gli edifici di nuova costruzione, dai provvedimenti regionali di cui agli articoli 9 e 25 della l.r. 24/2006. A conclusione dell’intervento il proprietario deve dotarsi dell’attestato di certificazione energetica dell’intero edificio.

3. All’esterno dei centri storici e delle zone individuate dagli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, quali nuclei urbani di antica formazione è consentita, anche in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti medesimi vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi, la sostituzione degli edifici in tutto residenziali esistenti con un nuovo organismo edilizio di volumetria incrementata fino al 30 per cento della volumetria esistente, subordinatamente a una diminuzione certificata del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale del nuovo edificio superiore al 30 per cento rispetto al rispettivo valore limite previsto dai provvedimenti regionali di cui agli articoli 9 e 25 della l.r. 24/2006. La disciplina di cui al presente comma si applica anche agli edifici parzialmente residenziali e a quelli non residenziali ubicati in zone a prevalente destinazione residenziale, che possono essere sostituiti con nuovi edifici, destinati esclusivamente a residenza, di volumetria non superiore a quella esistente, di altezza non superiore al massimo tra il valore esistente e quello ammesso dallo strumento urbanistico, vigente o adottato, e con un rapporto di copertura maggiorato fino al 25 per cento rispetto a quello previsto dallo strumento stesso per le zone residenziali in cui gli edifici sono inseriti.

4. All’interno dei centri storici e delle zone individuate dagli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, quali nuclei urbani di antica formazione, è consentita la sostituzione di singoli edifici esistenti, aventi destinazione esclusivamente residenziale, non coerenti con le caratteristiche storiche, architettoniche, paesaggistiche e ambientali dei suddetti centri e nuclei. La sostituzione, come disciplinata al comma 3, primo periodo, è subordinata al parere delle commissioni regionali di cui all’articolo 78 della l.r. 12/2005, vincolante se reso in senso negativo. Il parere è formulato entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali si intende reso in senso negativo.

5. E’ ammessa, nei limiti quantitativi e alle condizioni di cui al comma 3, primo periodo, la sostituzione di edifici industriali e artigianali esistenti nelle aree classificate nello strumento urbanistico comunale a specifica destinazione produttiva secondaria, se individuate dai comuni, con motivata deliberazione, entro il termine perentorio del 15 ottobre 2009.

6. L’incremento consentito in base ai commi 3, primo periodo, e 5 è elevato al 35 per cento nel caso di interventi che assicurino un congruo equipaggiamento arboreo per una porzione non inferiore al 25 per cento del lotto interessato ovvero con la costituzione di quinte arboree perimetrali, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

7. Gli interventi ammessi ai sensi dei commi da 1 a 6 non possono essere realizzati cumulativamente. I medesimi interventi, fatta eccezione per quelli disciplinati dal comma 3, secondo periodo, non possono determinare il superamento dell’indice fondiario e del rapporto di copertura previsti dallo strumento urbanistico, vigente o adottato, di più del 50 per cento, nonché il superamento di quattro metri dell’altezza massima consentita dallo stesso o, in alternativa, possono confermare la volumetria esistente. Agli incrementi volumetrici di cui ai commi da 1 a 6 si applica quanto previsto dall’articolo 2, comma 1-ter, della legge regionale 20 aprile 1995, n. 26 (Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie e dei rapporti di copertura limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di inerzia termica).

8. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere realizzati sulla base di denuncia di inizio attività ai sensi dell’articolo 42 della l.r. 12/2005, ovvero di permesso di costruire, ai sensi dell’articolo 38 della medesima legge regionale, ad eccezione degli interventi di cui al comma 4 e di quelli da realizzare nei comuni classificati in zona sismica 2 e 3 ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, n. 3274, e delle successive disposizioni regionali attuative, che sono in ogni caso subordinati all’acquisizione del permesso di costruire ai sensi dell’articolo 38 della l.r. 12/2005.

9. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo le denunce di inizio attività o le richieste di permesso di costruire devono essere presentate entro diciotto mesi decorrenti dalla data indicata all’articolo 6.

10. Gli interventi di cui al presente articolo devono essere progettati e realizzati nel rispetto della normativa antisismica vigente e sono soggetti alle verifiche sismiche e ai controlli di cui alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Art. 4
(Riqualificazione di quartieri di edilizia residenziale pubblica)

1. In alternativa a quanto previsto dall’articolo 3, i soggetti pubblici proprietari di edifici di edilizia residenziale pubblica, nei quartieri E.R.P. esistenti alla data del 31 marzo 2005, possono realizzare, anche in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi, nuova volumetria da destinare a edilizia residenziale pubblica, compresa l’edilizia convenzionata, in misura non superiore al 40 per cento della volumetria complessiva destinata a edilizia residenziale pubblica esistente nel quartiere.

2. La realizzazione della nuova volumetria di cui al comma 1 è subordinata al conseguimento, nella nuova volumetria, dei requisiti minimi di risparmio energetico previsti dai provvedimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 25 della l.r. 24/2006, nonché alla contestuale esecuzione di interventi di recupero energetico e paesaggistico-ambientale nel quartiere E.R.P.. Tali interventi potranno riguardare:

a) per il recupero energetico, la riduzione delle dispersioni dell’involucro, la sostituzione dei serramenti, la realizzazione di impianti di climatizzazione invernale più efficienti, la produzione di energia termica ed elettrica mediante l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici, l’utilizzo di energia geotermica e di pompe di calore;
b) per il recupero ambientale, la sistemazione a verde e l’attrezzatura delle aree esterne, l’eliminazione delle strutture in cemento-amianto non confinate, gli interventi di risanamento delle facciate esterne, l’installazione di sistemi di videosorveglianza e quanto altro necessario alla riqualificazione estetica e funzionale del quartiere.

La nuova volumetria di cui al comma 1 può essere ceduta in tutto o in parte ad altri operatori che si impegnino a realizzare gli alloggi di cui al comma 1; i relativi proventi sono destinati al risanamento energetico e ambientale del quartiere.

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati esclusivamente previa acquisizione del permesso di costruire, ai sensi dell’articolo 38 della l.r. 12/2005, da richiedere entro ventiquattro mesi decorrenti dalla data indicata all’articolo 6. Gli interventi devono essere progettati e realizzati nel rispetto della normativa antisismica vigente e sono soggetti alle verifiche sismiche e ai controlli di cui alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

4. Al fine di assicurare la coerenza con la programmazione regionale in materia di edilizia residenziale pubblica degli interventi di cui all’articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativi al sistema integrato di fondi immobiliari, la Regione promuove il coordinamento dei soggetti pubblici, privati e del terzo settore e sottoscrive gli accordi di programma di cui al comma 4 del medesimo articolo 11, anche ai fini della realizzazione di quanto previsto dal comma 1.

5. Al fine di accelerare la conclusione degli interventi regionali di edilizia residenziale pubblica, con particolare riferimento ai procedimenti attribuiti alle aziende lombarde per l’edilizia residenziale (A.L.E.R.) ai sensi dell’articolo 5 bis della legge regionale 10 giugno 1996, n. 13 (Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle aziende lombarde per l’edilizia residenziale (A.L.E.R.)), con uno o più decreti del Presidente della Giunta regionale sono individuati gli interventi considerati prioritari per assicurare l’efficace utilizzo delle risorse impegnate e i provvedimenti necessari per la conclusione dell’intervento nonché il quadro finanziario dello stesso.

6. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto o dei decreti di cui al comma 5, gli enti competenti avviano i procedimenti necessari alla conclusione degli interventi, salvi gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali. Decorso inutilmente tale termine ovvero qualora venga riscontrato in seguito un ritardo di almeno trenta giorni nell’assunzione dei provvedimenti di cui al comma 5, previa assegnazione, da parte del dirigente competente, di un termine per l’espletamento delle attività necessarie, con decreto del Presidente della Giunta regionale è nominato un commissario ad acta che provvede in sostituzione degli organi competenti inadempienti. Per lo svolgimento dei propri compiti, il commissario può avvalersi degli uffici delle amministrazioni interessate e del soggetto competente in via ordinaria per la realizzazione dell'intervento.

7. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le modalità attuative delle previsioni di cui ai commi 5 e 6 e la modalità di determinazione dei compensi dei commissari, comunque a carico dell’ente inadempiente, senza nuovi oneri per il bilancio regionale.

Art. 5
(Disposizioni generali per l’attuazione della legge)

1. Possono essere realizzati anche in deroga alle previsioni dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali, escluse le aree naturali protette, gli interventi edilizi di cui agli articoli 2 e 3, nonché quelli di cui all’articolo 4, commi da 1 a 3, limitatamente al caso di quartieri E.R.P. confinanti con aree inserite in parchi regionali e già di proprietà pubblica. Gli interventi edilizi di cui al precedente periodo possono essere realizzati in assenza di piano urbanistico attuativo eventualmente previsto, o in deroga a questo se vigente o adottato, e devono garantire il rispetto del codice civile e delle leggi per la tutela dei diritti dei terzi, delle normative vigenti in materia igienico-sanitaria, di stabilità e di sicurezza degli edifici, nonché di quelle in materia di tutela idrogeologica, del paesaggio e dei beni culturali e monumentali. Per gli interventi realizzabili nei parchi regionali i limiti massimi di incremento volumetrico previsti dagli articoli 3 e 4 sono ridotti di un terzo, ad eccezione dei territori assoggettati all’esclusiva disciplina comunale dai piani territoriali di coordinamento dei parchi stessi.

2. Nelle aree non sottoposte a vincolo paesaggistico, agli interventi edilizi di cui agli articoli 2, 3 e 4, commi da 1 a 3, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 64, commi 8 e 9, della l.r. 12/2005, intendendosi dimezzato il termine ivi previsto.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 non si applicano:

a) in aree soggette a vincolo di inedificabilità in base a disposizioni di legge o di pianificazione territoriale ed urbanistica;
b) con riferimento ad edifici e relativi ambiti di particolare rilievo storico, architettonico e paesaggistico, specificamente vincolati in relazione a tali caratteri;
c) con riferimento ad edifici realizzati in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità, anche condonati.

4. Le iniziative di cui agli articoli 2 e 3, comportano la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del contributo commisurato al costo di costruzione, calcolati sulla volumetria o sulla superficie lorda di pavimento oggetto di intervento, secondo le tariffe approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di nuova costruzione. In relazione alle iniziative di cui agli articoli 2 e 3, i comuni, con apposita deliberazione, possono riconoscere una riduzione degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione, anche distintamente per tipologie e modalità di intervento o soggetto beneficiario. Ove i comuni non deliberino entro la data di cui al comma 6, si applica una riduzione del 30 per cento del contributo di costruzione. Nel caso di immobili di edilizia residenziale pubblica in locazione, il contributo di costruzione è limitato agli oneri di urbanizzazione, ridotti del 50 per cento.

5. In sede di formazione o adeguamento del piano di governo del territorio, il comune verifica l’eventuale ulteriore fabbisogno di aree pubbliche o servizi urbani indotto dall’attuazione della presente legge.

6. Entro il termine perentorio del 15 ottobre 2009 i comuni, con motivata deliberazione, possono individuare parti del proprio territorio nelle quali le disposizioni indicate nell’articolo 6 non trovano applicazione, in ragione delle speciali peculiarità storiche, paesaggistico-ambientali ed urbanistiche delle medesime, compresa l’eventuale salvaguardia delle cortine edilizie esistenti, nonché fornire prescrizioni circa le modalità di applicazione della presente legge con riferimento alla necessità di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali e a verde.

Art. 6
(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 2, all’articolo 3, all’articolo 4, commi da 1 a 3, e all’articolo 5, commi da 1 a 5, si applicano a decorrere dal 16 ottobre 2009.

2. Al fine di monitorare l’attuazione della presente legge, i comuni danno notizia alla Regione dei provvedimenti assunti e degli interventi assentiti. I contenuti e le modalità di trasmissione dei relativi dati sono stabiliti con provvedimento del dirigente della competente struttura regionale.

Art. 7
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

pubblicato il 23/07/2009
concorso nazionale Note per la “Notte” - Le giovani band sul palco della Notte della Taranta
Parte il concorso nazionale Note per la “Notte”, rivolto a giovani band che interpretano o rielaborano le musiche di tradizione, in collaborazione con il Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza. La prima band classificata si esibirà sul palco del Concertone estivo di Melpignano, mentre la seconda e la terza band classificata terranno un concerto durante il festival itinerante della Notte della Taranta.

Inoltre, le prime dieci band avranno la possibilità di essere pubblicate in un cd, a cura di  Squilibri Edizioni, che sarà diffuso in circuiti di distribuzione nazionale.

Il termine ultimo per partecipare al concorso è fissato al 30 maggio.

Per informazioni e per le iscrizioni basta scrivere a: infotnr@gmail.com e consultare il blog: http://latarantainrete.wordpress.com dove è pubblicato il bando di partecipazione.

Il concorso è inserito nell’ambito di "La Taranta nella rete"  progetto culturale organizzato dal Comune di Melpignano (Le) in collaborazione con Istituto Diego Carpitella, all'interno del programma "Rete dei Festival aperti ai giovani", promosso dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e sostenuto dal Ministro della Gioventù, Giorgia Meloni.

La Notte della Taranta entra a far parte del circuito nazionale dei festival insieme al Meeting delle etichette indipendenti di Faenza Festival, il Festival della letteratura di Mantova, Lucca Comics, Veneto Jazz, Festival dell’energia, solo per citare alcune delle più note manifestazioni che hanno aderito alla Rete, un sistema che nasce con l’intento di promuovere e potenziare le esperienze dei festival più importanti d’Italia, per valorizzare la creatività e i giovani talenti.

Il progetto coinvolge i comuni di Melpignano, Sternatia, Corigliano d’Otranto, Alessano, Soleto e Cutrofiano e si propone di offrire ai giovani interessati un’occasione di approfondimento riguardo le problematiche connesse alla conoscenza, alla conservazione, alla valorizzazione e alla rielaborazione creativa delle musiche e delle culture di tradizione orale.

L’intento, dunque, è quello della formazione perché la memoria sia e rimanga materia viva, attraverso un articolato percorso che si snoderà nell’arco delle due annualità, 2009-2010, con seminari, workshop, incontri d’autore, concorso per giovani band e concorso per tesi di laurea.

I ragazzi che parteciperanno, tramite bando, avranno la possibilità di confrontarsi con varie metodologie di approccio sia pratiche sia teoriche alla tradizione musicale, in special modo salentina.

Le attività sono aperte a tutti, con particolare riferimento a laureandi, dottorandi, musicisti e studiosi con documentato curriculum. Sono inoltre previste, tramite bando pubblico, 10 borse di studio (sottoforma di vitto e alloggio) per garantire ai giovani non residenti nel Salento la partecipazione ai workshop e agli incontri.

Comitato scientifico: Sergio Blasi, sindaco di Melpignano; Sergio Torsello, responsabile scientifico dell’istituto Diego Carpitella e Vincenzo Santoro, Responsabile Ufficio Cultura Sport e Politiche Giovanili dell’Anci.

Il programma completo dell'iniziativa si trova all'indirizzo www.vincenzosantoro.it/dblog/articolo.asp?ID=403

 

La web-tv della Taranta nella rete

La Taranta nella Rete potrà essere seguita su www.salentoweb.tv, la web tv salentina che ha attivato una sezione del sito interamente dedicata al progetto, dove sarà possibile visionare in streaming i video degli incontri, gli eventi, i workshop.

 

pubblicato il 20/05/2009
Contributi acquisto prima casa 2009

Per agevolare l'acquisto e la ristrutturazione della prima casa Regione Lombardia, in attuazione della l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 "Politiche regionali per la famiglia", offre un contributo economico a fondo perduto ad alcune tipologie di nuclei familiari economicamente più deboli: giovani coppie, donne sole in gravidanza, genitori soli con uno o più figli minori a carico, nuclei familiari con almeno tre figli.

L'iniziativa, inclusa nel Programma regionale di edilizia residenziale pubblica (PRERP) 2007 - 2009, è attiva dall'anno 2000 e ha consentito a Regione Lombardia di aiutare oltre 38.000 famiglie con uno stanziamento di circa 219 milioni di euro.

Per l'anno 2009 Regione Lombardia ha rinnovato il suo impegno mettendo a disposizione dei cittadini 47 milioni di euro, dei quali 35 destinati alle giovani coppie e 12 alle altre tipologie di nuclei familiari.

Il bando prevede l'assegnazione di un contributo di 6.000 € una tantum ai nuclei familiari che hanno un reddito Isee non superiore a 35.000 €.

Per poter accedere al contributo, è necessario soddisfare le seguenti condizioni nel periodo 1^ gennaio 2007 - 28 febbraio 2010:

  • avere contratto matrimonio (per le giovani coppie);
  • avere acquistato con atto notarile l'immobile (in caso di ristrutturazione e autocostruzione, avere ottenuto il certificato di abitabilità);
  • avere stipulato contratto di mutuo o finanziamento;
  • risiedere nell'immobile oggetto di agevolazione.

Il valore dell'immobile e del mutuo deve essere compreso tra 25.000 € e 280.000 €.

Quando e dove presentare la richiesta:
è possibile presentare domanda dal 1^ giugno 2009 al 31 luglio 2009 presso i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (Caaf) convenzionati con Regione Lombardia.

pubblicato il 07/05/2009
Incentivi finalizzati alla sostituzione di mezzi inquinanti con veicoli a minore impatto ambientale o alla loro trasformazione - Regione Lombardia

 

Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. n. 8747 del 22/12/2008

La Giunta Regionale ha approvato la d.g.r. n. 9070 del 4/3/2009 con la quale vengono apportate modifiche ed integrazioni al progetto previsto dalla d.g.r. 22 dicembre 2008 n. 8747, per l'assegnazione di contributi a soggetti con reddito limitato, finalizzato alla sostituzione di mezzi inquinanti con veicoli a minore impatto ambientale o alla loro trasformazione, mediante l'installazione di impianto a metano/gpl o di un dispositivo antiparticolato efficace.

L'iniziativa si è resa necessaria a seguito della pubblicazione del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 "Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi" che introduce, in particolare, incentivi al rinnovo del parco circolante e all'acquisto di veicoli ecologici.

Al fine di armonizzare tra loro le misure statali e regionali sono stati ridefiniti alcuni parametri:

  • cumulabilità degli incentivi statali e regionali;
  • incentivazione all'acquisto di auto a bassa emissione di anidride carbonica (CO2), ai fini del contenimento non solo degli inquinanti su scala locale, ma anche dei gas climalteranti;
  • introduzione di un unico contributo regionale di valore pari ad € 3.000,00, per l'acquisto di auto sia nuove che usate, non differenziate tra auto a benzina, metano, GPL o elettriche, in quanto gli incentivi statali già introducono criteri di modulazione, sulla base del combustibile e delle emissioni climalteranti;
  • contributo di € 600,00 per l'installazione di impianti a metano/GPL non solo sulle auto a benzina "Euro 0", ma anche su quelle di classe da "Euro 1" a "Euro 4";
  • introduzione del termine di scadenza al 31 dicembre 2009 dell'operatività del bando, in coerenza con il decreto legge sugli incentivi-auto.

dgr 9070 del 4 marzo 2009

Con decreto n. 2327 del 10/3/2009 è stato approvato il "Bando di assegnazione contributi per la sostituzione di mezzi inquinanti con veicoli a minore impatto ambientale o per la loro trasformazione", in attuazione della d.g.r. 4 marzo 2009, n. 9070.

Il bando è destinato agli autoveicoli di categoria M1, omologati ai sensi delle direttive antinquinamento cosiddette Euro 0, Euro 1 diesel o Euro 2 diesel ed è applicato alla sola zona A1 del territorio lombardo.

Il bando prevede l'utilizzo di un Voucher per un importo pari a € 3.000,00 nel caso di sostituzione di un mezzo inquinante oppure di € 600,00 nel caso di installazione di un impianto a metano/GPL o di un dispositivo antiparticolato.

La gestione del bando è affidata ad Automobile Club Milano che ha istituito un apposito sportello telefonico informativo per gli utenti in funzione dalle ore 9 alle 12 dal lunedì al venerdì cui è possibile rivolgersi per eventuali informazioni (tel. 02.7745246 - 02.7745282 - 02.7745296), oltre al sito web www.acimi.it.

Le domande di contributo potranno essere presentate a partire dalunedì 6 aprile 2009 (data di attivazione della procedura del bando).

 

pubblicato il 19/03/2009
Buono Famiglia 2009 della Regione Lombardia

Buono Famiglia 2009

Si tratta di un contributo di 1.500 euro (pari a 125 al mese), che verrà corrisposto in tre tranche quadrimestrali di 500 euro. Ne beneficeranno le famiglie a basso reddito che hanno almeno tre figli minorenni. Le domande potranno essere effettuate a partire dal 16 febbraio.

Il genitore che richiede il 'Buono' deve presentare la domanda agli sportelli appositamente predisposti presso i distretti delle ASL.

Le modalità per la presentazione della domanda ed i requisiti nelle pagine "Famiglia e Solidarietà Sociale" della Regione Lombardia.

 

BANDI SPETTACOLO della Regione Lombardia

 

  • D.g.r. 26 novembre 2008 - n. 8/8505 - Determinazioni in merito al riconoscimento dei soggetti che svolgono attività di spettacolo di rilevanza regionale (art. 8, comma 2 l.r. n. 21/08) - 350 Attività culturali
  • D.d.s. 20 novembre 2008 - n. 13443 - Approvazione del bando per la presentazione delle domande di finanziamento sul Fondo di rotazione per ristrutturazione e adeguamento tecnologico di sale da destinare ad attività di spettacolo - ex art. 5 l.r. 21/08 - 350 Attività culturali

 

Biblioteca Comunale

 

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dal sito www.regione.lombardia.it
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